VOLUNTARY DISCLOSURE (ART. 7 D.L. N. 193/2016)

Newsletter Ed. Speciale dicembre 2016

VOLUNTARY DISCLOSURE (ART. 7 D.L. N. 193/2016)

Il decreto legge 193 del 22 ottobre 2016 – c.d. “decreto fiscale” – ha reintrodotto la possibilità di aderire alla voluntary disclosure (c.d. “voluntary-bis”) confermando parte della disciplina dettata per la prima versione della procedura.

AMBITO SOGGETTIVO – OGGETTIVO
L’istanza per la voluntary-bis può essere presentata dai soggetti che abbiano commesso delle violazioni dichiarative:
– in ambito internazionale, violando gli obblighi di monitoraggio fiscale di cui al D.L. 167/1990 (persone fisiche, società semplici ed equiparate, enti non commerciali fiscalmente residenti in Italia);
– in ambito nazionale, qualora taluni redditi siano stati sottratti ad imposizione da parte di soggetti fiscalmente residenti nel Territorio dello Stato.

ISTANZA DI VOLUNTARY DISCLOSURE
I contribuenti interessati possono presentare istanza entro il 31 luglio 2017, al fine di regolarizzare le violazioni commesse fino al 30 settembre 2016 (la relazione e la relativa documentazione devono essere inviate entro il 30 settembre 2017).
Nella versione definitiva del Decreto è riconosciuta la possibilità di accedere alla regolarizzazione anche ai contribuenti che si siano parzialmente avvalsi della precedente voluntary disclosure; in particolare, i contribuenti che abbiano usufruito solo della voluntary internazionale, possono regolarizzare le violazioni nazionali; quelli che, invece, si siano avvalsi della procedura nazionale, hanno la possibilità di optare per quella internazionale.

I VANTAGGI DELLA PROCEDURA
La nuova versione della voluntary conferma gli effetti premiali di cui all’articolo 5- quinquies del DL 167/1990.
Pertanto il perfezionamento – da parte del contribuente – della procedura di voluntary- bis consente l’esclusione da punibilità per i reati tributari connessi all’omessa, fraudolenta e infedele dichiarazione nonché all’omesso versamento di imposte e ritenute.
E’ altresì esclusa la punibilità dei reati di riciclaggio ed impiego dei proventi di provenienza illecita, purché commessi in relazione ai citati reati tributari.
Resta confermata, tra l’altro, la disapplicazione del raddoppio dei termini e delle sanzioni – ex art. 12 del D.L. 78/2009 – per l’omessa compilazione del quadro RW per le attività localizzate in Paesi black list che abbiano sottoscritto un accordo per lo scambio di informazioni con l’Italia (purché, in relazione alle stesse, il contribuente abbia disposto il trasferimento in Italia o il rilascio del waiver).

Tale conferma rende evidente l’appeal della voluntary-bis per i contribuenti che detengano attività in Paesi che solo recentemente hanno concluso accordi con l’Italia e che erano considerati black list ai fini della precedente “edizione” della voluntary disclosure.
Un ulteriore vantaggio della voluntary-bis consiste nell’esonero dalla compilazione del Quadro RW e dei quadri dichiarativi relativi a taluni redditi di natura finanziaria, per gli anni 2016 e 2017, a condizione che
– le relative informazioni siano analiticamente illustrate nella relazione di accompagnamento all’istanza;
– il contribuente proceda al pagamento degli importi dovuti, in un’unica soluzione, entro il 30 settembre 2017.

REGOLARIZZAZIONE DEL CONTANTE
Il D.L. 193/2016 prevede altresì una procedura ad hoc nel caso in cui il contribuente intenda regolarizzare contanti o valori al portatore.
In questo caso, infatti, è necessario che – entro la data di presentazione della relazione e della documentazione – il contribuente:
– rilasci una dichiarazione che attesti l’origine dei valori oggetto di emersione;
– proceda all’apertura della cassetta di sicurezza alla presenza di un notaio;
– apraunarelazionebancariavincolata–pressounintermediariofinanziarioabilitato–
e vi depositi i valori fino al termine della procedura.
In base all’attuale formulazione del Decreto, salvo prova contraria, si presume che i contanti e i valori al portatore provengano da redditi conseguiti a seguito di violazioni degli obblighi di dichiarazione – commesse nell’anno 2015 e nei quattro periodi d’imposta precedenti – in quote costanti.

PROROGA DEI TERMINI DI ACCERTAMENTO
In deroga alle disposizioni dello Statuto del Contribuente, per le attività oggetto di collaborazione volontaria, i termini di accertamento dei maggiori imponibili, imposte, ritenute, contributi, sanzioni ed interessi – che sarebbero spirati al 1° gennaio 2015 – sono prorogati al 31 dicembre 2018, per tutte le annualità e le violazioni oggetto della procedura stessa.

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Si resta a disposizione per ogni eventuale chiarimento o richiesta di assistenza.

 

Dr.ssa Angela Orsini
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